Ordinanza del Tribunale di Padova in merito alla sospensione...

22.10.2019

Ordinanza del Tribunale di Padova in merito alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, I comma, C.p.c.

Si segnala una recente ordinanza del Tribunale di Padova, che si pronuncia in merito alla controversa questione dell’ammissibilità o meno del reclamo avverso il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, I comma, C.p.c.

Secondo una parte preminente della giurisprudenza, infatti, il provvedimento di sospensione pronunciato ai sensi dell’art. 615, I comma, C.p.c. non è reclamabile, in virtù di un’interpretazione letterale dell’art. 624 C.p.c.

Con l’ordinanza qui riportata di accoglimento totale del reclamo, il Tribunale di Padova si discosta da tale orientamento, non ritenendolo condivisibile “soprattutto per ragioni di natura sistematica”.

Il Tribunale di Padova, infatti, dichiara ammissibile il reclamo, ritenendo “non giustificata la disparità di trattamento per cui nel caso di sospensione del processo esecutivo il provvedimento sia reclamabile, nel caso invece di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo il provvedimento non sia reclamabile: le conseguenze del secondo provvedimento sono addirittura più gravi delle conseguenze del primo provvedimento, atteso che la sospensione del processo esecutivo di per sé non impedirebbe il promovimento di un diverso procedimento esecutivo sulla base del medesimo titolo, ancora efficace in quanto non sospeso”.