Corte d’appello di Venezia, tema di mutuo C.D. Condizionato

04.11.2019

Sentenza della corte d’appello di Venezia in Tema di mutuo C.D. Condizionato

Si segnala una recentissima pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, la n. 4384/2019 pubblicata il 14.9.2019, la quale autorevolmente, discostandosi da precedenti orientamenti di altre corti territoriali, afferma la tesi secondo la quale il mutuo c.d. condizionato è un valido titolo esecutivo, ancorché le somme mutuate siano state immediatamente vincolate dalla banca a titolo di deposito a garanzia dell’esatto adempimento da parte del mutuatario degli obblighi previsti in contratto ed al verificarsi delle condizioni disciplinate nel relativo capitolato del mutuo.

Ed infatti, la consegna delle somme mutuate dalla Banca, idonea a perfezionare il contratto di mutuo, non è confìgurabile esclusivamente nei termini di materiale e fìsica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica, tenuto conto della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e dei relativi trasferimenti propria dell’attuale contesto economico, resa necessaria anche dalla normativa antiriciclaggio e dalle progressive misure normative atte a scoraggiare e limitare l'uso di denaro contante nelle transazioni commerciali.

Argomenta ancora la Corte che il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14).

In particolare, la giurisprudenza ritiene realizzata la tradito rei anche attraverso la consegna di un assegno, come un circolare interno, intestato alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo rilasciandone quietanza a saldo, come occorso nel caso che ci occupa (cfr. Cass. civ. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. civ. 21 febbraio 2001, n. 2483).

Nella fattispecie dedotta nella pronuncia in commento, la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che la consegna dell’assegno emesso dall'Istituto di credito in favore del mutuatario che ne ha rilasciato contestuale quietanza sia qualificabile come traditio rei, rimanendo irrilevante la successiva girata dell’assegno a garanzia dell'assenza di precedenti iscrizioni o altri vincoli comunque pregiudizievoli.