Si allega l’interessante provvedimento del Tribunale di Padova del 29.9.2020 (Sezione Fallimentare), reso in una procedura di concordato fallimentare ex art. 124 e ss. L. Fall. introdotta dalla Società ricorrente, terzo proponente e creditore della fallita, con l’assistenza legale dello Studio.
In particolare, all’interno di una proposta declinata ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, L. Fall.
(destinata, dunque, ai soli creditori ammessi al passivo ed a coloro che hanno già proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al momento del deposito della domanda concordataria) la ricorrente, oltre alle spese di giustizia (c.d. super-prededuzioni), alle prededuzioni ed ai privilegi, prospettava la seguente suddivisone dei creditori in classi (ai sensi dell’articolo 124, primo comma, lett. a) L. Fall.), con le relative percentuali di soddisfazione individuate:
Classe 1: creditori chirografari c.d. “naturali”, formata da tutti i creditori originariamente chirografari secondo le risultanze dello stato passivo esecutivo.
Classe 2: creditori privilegiati parzialmente degradati in chirografo per la parte del credito che rimane insoddisfatta per incapienza dei beni su cui insiste la prelazione, che secondo la proposta riceveranno una parziale soddisfazione del credito in origine privilegiato.
Classe 3: creditori privilegiati totalmente degradati in chirografo per la parte del credito che rimane insoddisfatta per incapienza dei beni su cui insiste la prelazione, che secondo la proposta non saranno destinatari di alcuna soddisfazione del credito in origine privilegiato.
Il Tribunale, con il provvedimento qui allegato, ha condiviso i criteri impiegati, ritenendo congruo ed omogeneo il proposto classamento, tanto con riferimento alla posizione giuridica, quanto agli interessi economici dei creditori inseriti nelle diverse classi.
In particolare, in punto di posizione giuridica, il Collegio ha ritenuto la correttezza di una suddivisione che tenesse conto della natura e tipologia del credito originaria e/o sopravvenuta, non sovrapponendo categorie creditorie tra loro strutturalmente dissimili (chirografari naturali, privilegi
parzialmente/totalmente degradati in chirografo). Quanto all’interesse economico, il Tribunale ha confermato che il classamento assicura una formazione omogenea delle classi e, di conseguenza, un’espressione genuina del voto, dal momento che, al di là dei chirografari c.d. puri e/o naturali, i creditori privilegiati in tutto e/o in parte degradati hanno un interesse economico tra loro non sovrapponibile anche in ragione del fatto che i secondi ritrarranno un’utilità in concreto dalla collocazione preferenziale del proprio credito all’interno della procedura concorsuale, mentre i primi subiranno la retrocessione a chirografo dell’intero credito, con definitiva compressione del privilegio e, nella sostanza, riqualificazione coatta del credito.
La sentenza: